Alunni

 

Alunni

Per il plesso Boccardo, si fa riferimento anche al regolamento interno.

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale (compresi gli addetti ai servizi di refezione e trasporto) e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile, alla funzionalità della scuola, curando il materiale proprio e degli altri, e rispettando luoghi, cose e persone.

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Le assenze gli alunni devono essere giustificate attraverso registro elettronico (“libretto web”). In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, le famiglie potranno essere contattate telefonicamente dall'insegnante coordinatore di classe.

Gli alunni entrano in classe nell'orario stabilito per il plesso di appartenenza.

I ritardi vengono annotati sul registro e devono essere giustificati con le stesse modalità delle assenze.

Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è uno strumento personale, ma essenziale (per esempio, gli stessi sono tenuti ad annotare i compiti e altre eventuali comunicazioni su indicazione dei Docenti). I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il registro elettronico per i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola.

Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità, i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite registro elettronico e prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).

Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato.

Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante. Gli alunni non possono essere autorizzati a recarsi in sala insegnanti.

Durante gli intervalli, sia nella scuola sia nel cortile, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi: gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

Gli alunni non possono entrare e sostare nell’atrio scolastico e nei corridoi prima o dopo gli orari di ingresso/uscita da scuola.

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e di pulizia.

Il comportamento a mensa deve essere improntato al rispetto delle persone, degli ambienti e del cibo.

Tutti devono usare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici sorvegliano affinché le regole vengano rispettate.

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici e a seguirne le indicazioni e le istruzioni. I collaboratori scolastici assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e possono essere incaricati della sorveglianza temporanea di una classe o di un gruppo di alunni.

Per gli alunni che, per motivi di salute, non possono svolgere le attività pratiche di scienze motorie pe un periodo prolungato è necessario presentare al Dirigente Scolastico richiesta di esonero temporaneo unitamente a certificato medico.

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni del giorno e l'eventuale merenda. E’ vietato detenere oggetti non necessari all’attività didattica o potenzialmente pericolosi. E' fortemente sconsigliato portare oggetti di valore in quanto la scuola non risponde di eventuali furti o danneggiamenti.

Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola mette a disposizione.

E' fatto divieto agli alunni invitare estranei a scuola.

Agli alunni non è permesso uscire dall’aula senza il permesso del docente. Non è permesso sostare davanti alle porte, nei corridoi o nei bagni, correre o gridare.

Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso e consono al contesto educativo e a mantenere un contegno corretto e responsabile astenendosi dal compiere atti che possono arrecare danni ai compagni o creare occasione di distrazione e di disturbo del lavoro scolastico.

 

Regolamento di disciplina attuativo dello Statuto degli studenti e delle studentesse

(delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 17 dicembre 2012)

 

Premessa

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di applicare le norme generali in maniera contestuale, inquadrando sempre il singolo caso in una strategia di recupero o inserimento.

Le sanzioni o i procedimenti rieducativi devono essere commisurati alla gravità delle mancanze. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che, in quanto tale deve collaborare all’integrazione dell’alunno sanzionato.

La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come atto di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale passo dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente, dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.

 

Art. 1 – Principi e finalità

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e s.m.i. e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275) e del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e s.m.i. individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima ascoltato. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, ispirate al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d’Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 Art. 2 – Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.  

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione.

 Art. 3 – Classificazione delle mancanze disciplinari

  Si configurano come mancanze lievi:

a)  presentarsi alle lezioni in ritardo;

b)  reiterare assenze saltuarie ingiustificate;

c)   disturbare lo svolgimento delle attività didattiche impedendo ai compagni di seguire con attenzione;

d)  non avere con sé il materiale occorrente;

e)  non rispettare le consegne a casa e/o a scuola;

f)   tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti (es.: infastidire i compagni, urlare, uscire dall’aula o dalla fila, ecc.).

   Si configurano come mancanze gravi:

 a)  utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi di comunicazione (smartwatch, tablet...) durante l’orario scolastico;

b)  fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;

c)   mancare di rispetto con atteggiamenti e/o linguaggio irriguardoso e offensivo ai compagni, al Personale non docente, ai Docenti, al Dirigente Scolastico;

d)  imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;

e)  rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola, dei Docenti o dei compagni;

f)    reiterare comportamenti scorretti (compresi quelli di cui al precedente punto 1).

   Si configurano come mancanze gravissime:

a)  insultare e umiliare i compagni; usare violenze psicologiche. Costituisce aggravante il comportamento diretto a persone con disabilità e/o connotazione di razzismo, omofobia, discriminazione di genere;

b)  sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica;

c)   compiere atti di vandalismo su cose;

d)  compiere atti di violenza fisica su persone;

e)  compiere atti che violano la dignità della persona;

f)   non osservare le disposizioni relative alla sicurezza;

g)  compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;

h)  fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o nelle pertinenze;

i)    Circa la raccolta e ed eventuale diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, si fa riferimento in toto alla normativa vigente in materia di privacy;

Art. 4 – Classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

1.     Richiamo verbale.

2.     Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l’aiuto del docente interessato o del Dirigente Scolastico.

3.     Consegna da svolgere in classe, significativa e commisurata.

4.     Consegna da svolgere a casa.

5.     Ammonizione scritta sul registro elettronico ed eventuale colloquio con la famiglia.

6.     Svolgimento temporaneo dall'intervallo in modalità diversa rispetto a quelle previste per i vari plessi.

7.     Eventuale esclusione da viaggi d’istruzione/uscite didattiche.

8.     Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

9.     Allontanamento dalla comunità scolastica oltre quindici giorni.

10.  Esclusione dallo scrutinio finale.

11.  Non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

 

Art. 5 – Soggetti competenti a infliggere la sanzione

 Il docente può irrogare le sanzioni da 1 a 6 dell’art.4. Il Consiglio di classe può irrogare le sanzioni da 7 a 8: viene convocato entro cinque giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti. Tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo il genitore dello studente sanzionato).

Il Consiglio d’Istituto può irrogare le sanzioni da 9 a 11, sentito il parere del Consiglio di Classe.

 

Art. 6 - Violazioni e sanzioni

NOTE DISCIPLINARI

-              Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici senza permesso

-              Danneggiamento delle cose proprie o altrui

-              Danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche (ed eventuale risarcimento del danno)

-              Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità

-              Scorrettezze, offese o molestie verso i compagni

-              Scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente

-              Offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, bestemmia)

-              Uscire dall’aula / scuola senza autorizzazione

RICHIAMI DI COMPORTAMENTO

-              Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni (parlare senza permesso, fischiare, fare rumore, ecc.)

-              Scarso rispetto a strutture o attrezzature scolastiche (disordine eccessivo, abbandono di materiali, ecc.)

-              Mangiare e bere senza il permesso del docente

-              Alzarsi dal proprio posto senza il permesso del docente

Il cumulo di quattro richiami di comportamento può generare nota disciplinare per reiterato comportamento scorretto.

Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe.

Dopo la terza nota disciplinare, o in caso di nota di particolare gravità, l’allievo può essere soggetto ai provvedimenti di cui agli articoli successivi.

   Le mancanze gravi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3.2 possono anche essere sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia tramite registro elettronico. La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare o del dispositivo utilizzato (smartwatch, tablet...) all’Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.

Le mancanze gravi di cui alle lettere c), d), e), f) dell’art. 3.2 vengono sanzionate con l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mancanze gravissime di cui all’art. 3.3 vengono punite con l’allontanamento dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame conclusivo del ciclo di studi.

Le violazioni che costituiscono anche reato saranno sottoposte all’autorità giudiziaria in base alla normativa vigente.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

ANNOTAZIONI

-              Comunicazioni che i docenti ritengono di dover dare ad alunni e genitori riguardo a incontri, corsi, ecc.

-              Osservazioni sistematiche sugli alunni, non necessariamente negative, che possono essere comunicate alle famiglie

 

Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3.1 e 3.2 [nei casi di cui alle lettere a) e  b)] è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico.

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, viene data comunicazione dell’avvio del procedimento tramite registro elettronico. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati devono fondarsi su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell’audizione, potrà seguire:

a)          l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

b)          la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

 

Art. 9 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale

L’Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

 

Art. 10

Circa eventuali danni arrecati al patrimonio si fa riferimento alla normativa vigente.

 

Art. 11

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

 

Art. 12

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

 

Art. 13

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

 

Art. 14

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Parimenti, il Dirigente Scolastico darà seguito alle sanzioni pendenti nel caso di alunni provenienti da altri Istituti.

 

Art. 15 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 16. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola.

L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

 

Art. 16 - Organo di Garanzia interno

L’Organo di Garanzia interno è composto da:

-        Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;

-        un Docente effettivo e uno supplente designati dal Consiglio di Istituto; -un Genitore e uno supplente, designati dal Consiglio di Istituto.

Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L’Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 17 – Organo di Garanzia Regionale

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.

Art. 18

Del presente regolamento di disciplina, affisso all’Albo della scuola in via permanente, è messa a disposizione una copia in formato digitale sul sito dell’Istituto, www.istitutocomprensivonovi2.it